1. È istituito, con sede in Roma, il Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo, di seguito denominato «Centro», con personalità giuridica di diritto pubblico. In conformità con le disposizioni della presente legge e del proprio statuto, il Centro ha autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile e di bilancio, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.
2. Il Centro, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti ad esso affidati dalla presente legge, opera secondo princìpi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, con indipendenza di giudizio e di valutazione, e secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia. Salvo che non sia diversamente disposto dalla presente legge, il Centro agisce secondo le norme del diritto privato.
3. Al Centro sono attribuiti, con le inerenti risorse, le funzioni amministrative e i compiti, di interesse nazionale, esercitati, alla data di entrata in vigore della presente legge, direttamente o indirettamente nel settore cinematografico, dal Ministero per i beni e le attività culturali. Nel settore dell'audiovisivo, il Centro esercita le funzioni amministrative e i compiti che gli sono attribuiti dalla presente legge, ferme restando le competenze del Ministero delle comunicazioni. Al Centro spettano, in particolare:
a) la promozione e il sostegno delle attività cinematografiche e audiovisive
b) la promozione e la diffusione del cinema e dell'audiovisivo nonché della cultura cinematografica, presso il pubblico italiano e internazionale, fatte salve, con riferimento alla diffusione dell'arte e della cultura cinematografiche all'estero, le attribuzioni del Ministero degli affari esteri;
c) la valorizzazione, la gestione e la conservazione del patrimonio filmico e audiovisivo;
d) lo studio, la ricerca, l'innovazione e l'alta formazione nelle materie di competenza;
e) la realizzazione e la gestione dell'Osservatorio nazionale per il settore cinematografico e audiovisivo;
f) tutte le altre attività previste dalla presente legge o connesse e strumentali a quelle di cui al presente comma, comprese quelle di monitoraggio, ispezione, vigilanza e controllo, che non sono assegnate alla competenza di altre amministrazioni dello Stato, dirette a perseguire il massimo livello di osservanza e di attuazione delle disposizioni della presente legge.
4. Al Centro sono, altresì, devoluti, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti esercitati dalla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, di cui al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni, nonché da Cinecittà Holding Spa, istituita ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e successive modificazioni, e dalle società da essa detenute o controllate. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme per l'attuazione del presente comma, in conformità a quanto disposto
a) coordinamento delle funzioni e dei compiti esercitati, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, dalla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia e da Cinecittà Holding Spa e dalle società da essa detenute o controllate con le disposizioni della presente legge;
b) adeguamento degli assetti organizzativi, anche attraverso la razionalizzazione e la riorganizzazione delle attribuzioni e delle strutture esistenti, secondo criteri di omogeneità, complementarità, organicità e flessibilità ai fini dell'efficienza gestionale del contenimento dei costi di funzionamento;
c) eliminazione delle eventuali duplicazioni organizzative e funzionali, anche attraverso il riordino e la soppressione di strutture e di uffici, ai fini della riduzione dei costi amministrativi e della speditezza dell'azione;
d) esplicita e analitica indicazione delle norme abrogate dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4.
6. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono adottati su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati. Sugli schemi dei decreti legislativi, predisposti sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, il Governo acquisisce il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro trenta
a) gli obiettivi da raggiungere;
b) i risultati attesi in un arco temporale determinato;
c) le risorse disponibili o acquisibili;
d) le modalità di verifica dei risultati della gestione;
e) le misure necessarie per assicurare al Ministro per i beni e le attività culturali e alla Conferenza Stato-regioni l'acquisizione di dati e di notizie.
14. Il Centro, per la realizzazione delle proprie attività e per assicurare il coordinamento nazionale delle attività e degli interventi stabiliti localmente per la promozione e per il sostegno del cinema e dell'audiovisivo, può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.