Art. 6.
(Istituzione del Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo).

      1. È istituito, con sede in Roma, il Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo, di seguito denominato «Centro», con personalità giuridica di diritto pubblico. In conformità con le disposizioni della presente legge e del proprio statuto, il Centro ha autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile e di bilancio, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.
      2. Il Centro, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti ad esso affidati dalla presente legge, opera secondo princìpi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, con indipendenza di giudizio e di valutazione, e secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia. Salvo che non sia diversamente disposto dalla presente legge, il Centro agisce secondo le norme del diritto privato.
      3. Al Centro sono attribuiti, con le inerenti risorse, le funzioni amministrative e i compiti, di interesse nazionale, esercitati, alla data di entrata in vigore della presente legge, direttamente o indirettamente nel settore cinematografico, dal Ministero per i beni e le attività culturali. Nel settore dell'audiovisivo, il Centro esercita le funzioni amministrative e i compiti che gli sono attribuiti dalla presente legge, ferme restando le competenze del Ministero delle comunicazioni. Al Centro spettano, in particolare:

          a) la promozione e il sostegno delle attività cinematografiche e audiovisive

 

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anche attraverso l'adozione di misure finalizzate allo sviluppo dell'industria cinematografica e audiovisiva, con riferimento a tutte le fasi e a tutti i settori che formano le filiere della produzione e della distribuzione;

          b) la promozione e la diffusione del cinema e dell'audiovisivo nonché della cultura cinematografica, presso il pubblico italiano e internazionale, fatte salve, con riferimento alla diffusione dell'arte e della cultura cinematografiche all'estero, le attribuzioni del Ministero degli affari esteri;

          c) la valorizzazione, la gestione e la conservazione del patrimonio filmico e audiovisivo;

          d) lo studio, la ricerca, l'innovazione e l'alta formazione nelle materie di competenza;

          e) la realizzazione e la gestione dell'Osservatorio nazionale per il settore cinematografico e audiovisivo;

          f) tutte le altre attività previste dalla presente legge o connesse e strumentali a quelle di cui al presente comma, comprese quelle di monitoraggio, ispezione, vigilanza e controllo, che non sono assegnate alla competenza di altre amministrazioni dello Stato, dirette a perseguire il massimo livello di osservanza e di attuazione delle disposizioni della presente legge.

      4. Al Centro sono, altresì, devoluti, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti esercitati dalla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, di cui al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni, nonché da Cinecittà Holding Spa, istituita ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e successive modificazioni, e dalle società da essa detenute o controllate. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme per l'attuazione del presente comma, in conformità a quanto disposto

 

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dal medesimo comma e ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dal comma 5.
      5. Nell'attuazione della delega di cui al comma 4, il Governo persegue l'obiettivo di valorizzare il patrimonio materiale e immateriale, comprese le competenze e le professionalità esistenti, della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia e di Cinecittà Holding Spa e delle società da essa detenute o controllate, e si attiene, in particolare, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) coordinamento delle funzioni e dei compiti esercitati, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, dalla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia e da Cinecittà Holding Spa e dalle società da essa detenute o controllate con le disposizioni della presente legge;

          b) adeguamento degli assetti organizzativi, anche attraverso la razionalizzazione e la riorganizzazione delle attribuzioni e delle strutture esistenti, secondo criteri di omogeneità, complementarità, organicità e flessibilità ai fini dell'efficienza gestionale del contenimento dei costi di funzionamento;

          c) eliminazione delle eventuali duplicazioni organizzative e funzionali, anche attraverso il riordino e la soppressione di strutture e di uffici, ai fini della riduzione dei costi amministrativi e della speditezza dell'azione;

          d) esplicita e analitica indicazione delle norme abrogate dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4.

      6. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono adottati su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati. Sugli schemi dei decreti legislativi, predisposti sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, il Governo acquisisce il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro trenta

 

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giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Il Governo acquisisce, altresì, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», che deve essere espresso entro venti giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente comma per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
      7. Al Centro è devoluta, nell'ambito dei provvedimenti per il pubblico sostegno alla cinematografia e all'audiovisivo, la tenuta del pubblico registro cinematografico, istituito ai sensi del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito dalla legge 18 gennaio 1939, n. 458. È istituito, presso il Centro, il pubblico registro per l'audiovisivo, le cui modalità e criteri di tenuta sono dettati con i regolamenti di cui al comma 8.
      8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, il Governo adotta norme per l'attuazione del comma 7 del presente articolo nonché per riordinare le procedure e ridefinire le condizioni per l'iscrizione dei film e delle opere audiovisive nei pubblici registri cinematografico e per l'audiovisivo di cui al medesimo comma 7. Nell'adozione di tali norme, il Governo persegue gli obiettivi della riduzione dei costi amministrativi connessi alla tenuta dei registri, della complessiva semplificazione degli adempimenti correlati e strumentali, nonché della riduzione o eliminazione degli oneri, anche erariali, connessi all'iscrizione nei medesimi registri.
      9. Sugli schemi dei regolamenti di cui al comma 8, le Commissioni parlamentari competenti per materia si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza del parere ed
 

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entrano in vigore quindici giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
      10. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti prevista ai sensi del comma 9, il regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito dalla legge 18 gennaio 1939, n. 458, è abrogato.
      11. Il Centro svolge le funzioni e i compiti che gli sono assegnati dalla presente legge, in attuazione e in conformità agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo definiti dal Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
      12. Nel rispetto dell'autonomia ad esso attribuita, il Centro è sottoposto alla vigilanza del Ministro per i beni e le attività culturali, che la esercita secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
      13. Il Ministero per i beni e le attività culturali e il Centro, sulla base degli indirizzi generali di cui al comma 11, stipulano una convenzione quadriennale soggetta ad adeguamento annuale, anche in funzione della rendicontazione annuale da parte del Centro sulle proprie attività da presentare al Ministro per i beni e le attività culturali, con la quale sono fissati:

          a) gli obiettivi da raggiungere;

          b) i risultati attesi in un arco temporale determinato;

          c) le risorse disponibili o acquisibili;

          d) le modalità di verifica dei risultati della gestione;

          e) le misure necessarie per assicurare al Ministro per i beni e le attività culturali e alla Conferenza Stato-regioni l'acquisizione di dati e di notizie.

      14. Il Centro, per la realizzazione delle proprie attività e per assicurare il coordinamento nazionale delle attività e degli interventi stabiliti localmente per la promozione e per il sostegno del cinema e dell'audiovisivo, può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

 

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      15. Il Centro svolge i propri compiti con l'impiego delle risorse economico-finanziarie del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 10, del quale è titolare, e delle altre risorse al medesimo Centro destinate dalla presente legge. Il Centro ha la responsabilità della gestione e della vigilanza sull'adempimento degli obblighi di concorso alla formazione delle risorse del citato Fondo da parte dei soggetti obbligati ai sensi della presente legge.
      16. Il Centro può istituire o promuovere l'istituzione di fondi di garanzia e di fondi di investimento per il cinema e per l'audiovisivo, dei quali assume la titolarità, anche attraverso convenzioni con enti pubblici, istituti di credito e intermediari finanziari. Le modalità e gli obiettivi dell'istituzione di tali fondi e della loro gestione sono stabiliti nella convenzione di cui al comma 13.
      17. Il Centro è sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.